UN DIRITTO PER DUE: IDENTITÀ DI COGNOME
Un passo verso la piena parità giuridica uomo-donna
Nelle rigenerazioni sulle revisioni delle Costituzioni Cantonali, il mosaico della famiglia tra dettato costituzionale, giurisprudenza e realtà sociale segna che
ancora tanto si deve fare per garantire le norme supreme che assicurano la sopravvivenza della collettività e il funzionamento dei suoi organi.
Parità di genere significa essere portatori di uguali diritti, anche nella scelta del cognome ai figli che per lungo tempo è stata trappola della parità e riconoscimento delle differenze.
Il cognome del padre ai figli da sempre rappresenta nella prospettiva multicentrica un’offensiva culturale, che mostra gli effetti paradossali di retaggio di una concezione patriarcale non più coerente con i valori della famiglia secondo l’uguaglianza uomo-donna: una lettura chiusa per anni. La questione della parità tra uomo e donna si pose con l’Illuminismo che postulò, richiamandosi a diritto naturale, da un lato l’uguaglianza di tutti gli uomini, dall’altro un nuovo modello di differenziazione intrinseca dei sessi (ruolo sessuali).
Dunque, da oggi non sarà più automatica l’attribuzione del cognome paterno. Sono illegittime tutte le norme che lo prevedono gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte, presieduta da Giuliano Amato, ha ritenuto “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre”.
È partito al Senato l’iter che punta a unificare cinque diversi ddl in un testo unico, sostenuto in maniera trasversale dall’intergruppo delle elette di Palazzo Madama.
L’obiettivo è dare pari dignità alle donne nel rapporto di coppia, disponendo che il cognome del figlio venga attribuito secondo la volontà dei genitori, i quali devono poter condividere tale scelta, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.
È dunque piena “l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. La tutela dei diritti e il bilanciamento degli interessi dei singoli e della loro tutela dentro le relazioni familiari è stato un processo di segno progressivo. Un mutamento antropologico”.
La trasformazione non è stata indolore, oggi come ieri, in nome di una tradizione che vuole avere forza nel ruolo di garanzia della libertà e dei diritti, in cui si riconosce il carattere evolutivo dei principi costituzionali.
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