REGIME DETENTIVO EX ART. 41 BIS…VEXATA QUAESTIO

Reati di criminalità organizzata e controversa realtà del regime carcerario

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La criminalità organizzata - di cui il fenomeno mafioso rappresenta l’espressione più qualificante - presenta caratteristiche identificative e strutturali molteplici e di non sempre facile indicizzazione, ma contrassegnate tutte dal comune denominatore della capacità di capillare penetrazione nel tessuto sociale, istituzionale, politico ed economico, per sovvertirne regole e contenuti.

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A tale potenziale destabilizzante, configurabile come una sorta di contropotere, lo Stato ha opposto un articolato regime preventivo- repressivo che involge il diritto penale, il diritto processuale e il diritto penitenziario.

Il diritto penitenziario proietta nella controversa realtà del carcere, l’istituzione deputata ad assolvere una duplice, ambivalente funzione: privare della libertà il soggetto che ha violato le regole della convivenza sociale (funzione manifestamente punitiva) e, nel medesimo tempo, rendere la punizione degna di uno Stato civile e democratico, facendo sì che non sia fine a sé stessa, ma diventi strumento per un obiettivo più alto, quale la rieducazione ed il reinserimento sociale del reo (funzione rieducativa).

Questa doppia funzione, derivante dalla irrisolta dicotomia di fini attribuiti alla pena retribuzione-castigo- riparazione del delitto, da una parte, ed emenda-rieducazione-risocializzazione del reo, dall’altra, viene esplicata all’interno di strutture, pratiche, ruoli, rapporti in cui si sostanzia la realtà della detenzione all’interno del carcere.

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Il contemperamento di questi opposti interessi, entrambi di valore rilevante, è particolarmente difficile quando la detenzione riguardi un soggetto appartenente ad un’organizzazione criminale di stampo mafioso perché il forte allarme sociale, che desta il modus operandi che caratterizza questa categoria di criminali, induce il legislatore ad elaborare un sistema detentivo che persegue, prevalentemente, una finalità general-preventiva, tralasciando quel fine rieducativo che, secondo la Costituzione e la dottrina cristiana, dovrebbe essere proprio della pena.

In altre parole, vige la normativa penitenziaria riserva un trattamento - sistema definito come “doppio binario” perché imperniato sulla previsione di circuiti trattamentali diversi a seconda del titolo di reato su cui si fonda la detenzione - ai detenuti per delitti di criminalità organizzata, differenziato rispetto agli altri detenuti.

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La disciplina della pena (artt. 4 bis, 41 bis e 58 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354) per i detenuti per delitti di criminalità organizzata è imperniata su un sistema “a forbice”, che prevede, da una parte un regime di estremo rigore intra ed extramurario per chi decida di non collaborare con la giustizia, e, dall’altra, la concessione di misure premiali per coloro che offrano la propria cooperazione.

La scelta di disporre misure incentivanti la collaborazione processuale, quindi, risponde in pieno ad una logica general-preventiva, dal momento che, grazie alle informazioni raccolte da ex appartenenti ad organizzazioni di stampo mafioso, è stato possibile implementare e rendere più efficiente la risposta repressiva dello Stato, scongiurando, quindi, anche il possibile compimento di ulteriori fatti criminosi.

Premiando la collaborazione processuale il legislatore persegue, dunque, un fine general-preventivo, mediante la deterrenza che scaturisce dalla minaccia di un trattamento di maggior rigore riservato a coloro che scelgono di non collaborare con la giustizia.

I dubbi che concernono questa scelta del legislatore riguardano l’aspetto rieducativo della pena, dal momento che i benefici penitenziari hanno come specifica finalità di premiare il detenuto per i progressi raggiunti durante il percorso rieducativo svolto in carcere, nonché la finalità di favorire il reinserimento graduale del recluso nella società.

Se, però, il regime di accesso ai benefici appare giustificato dall’esigenza di incentivare la collaborazione con la giustizia e di valorizzare la funzione retributiva della pena, lo stesso non può dirsi del cd “carcere duro” regime intramurario disciplinato dall’art. 41 bis citato.

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Il c.d. “carcere duro” cui possono essere sottoposti i detenuti per delitti di criminalità organizzata, infatti, non risulta rispondere ad esigenze incentivanti nei confronti della collaborazione, ma soltanto ad un fine general-preventivo. Il legislatore vuole, cioè, evitare che il recluso possa avere contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza.

Il regime di rigore, tanto quanto le preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari, risulta adottato dal legislatore nella lotta al crimine organizzato in una logica general-preventiva, piuttosto che nella finalità special-preventiva di rieducazione del reo.

Tale sistema rigorosamente afflittivo implica notevoli compressioni dei diritti tutelati dalla Costituzione e difesi dalla Chiesa cattolica (lo stesso Papa Francesco ha condannato il regime di “carcere duro”).

E’ noto che le organizzazioni di stampo mafioso rappresentano una realtà radicata e ramificata nel nostro Paese, dotata di forza economica e, talora, politica consolidata tale da compromettere la convivenza civile, l’assetto istituzionale e, a causa delle ripercussioni in ambito finanziario, anche la stabilità dello Stato in ambito internazionale.

cms_29340/5.jpgLa risposta dell’ordinamento deve essere, dunque, necessariamente severa e dotata di una carica deterrente, sia in ambito sanzionatorio che penitenziario ma, nel contempo, deve essere contemperata con la tutela dei diritti riconosciuti come fondamentali dalla Carta Costituzionale e dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani.

Sicuramente la minaccia della criminalità organizzata è ineludibile e richiede una politica anticriminale severa, ma sarebbe auspicabile una risposta ordinamentale malleabile e modulabile in base alle esigenze del singolo, soprattutto in fase di esecuzione della pena, che costituisce un’occasione per il reo di intraprendere un percorso di ravvedimento e rieducazione personale.

Antonella Giordano

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Patrizio Pesce

Personamente, ritengo che il REGIME DETENTIVO EX ART. 41 BIS, debba rimanere in vigore e, se è il caso, anche INASPRITO....
Commento del 09:56 03/05/2023 | Leggi articolo...



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