Pensione anticipata,come cambia (Altre News)

Air Italy, incontro al Mit: "Priorità è occupazione" - Appalti ritenute 2020, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - Trasporto aereo, sciopero nazionale di 24 ore

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Pensione anticipata, ecco come cambia

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Alla fine del 2021, con la chiusura del triennio segnato da Quota 100, si apre una nuova fase in ambito pensionistico. In particolare, laleggepertutti.it accende i riflettori su coloro che non riescono a maturare i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2021.

Viene analizzato il caso di un lavoratore che compie 62 anni nel dicembre del 2021 ma matura 38 anni di contributi solo nel mese di gennaio 2022: questi dovrà attendere, per uscire dal lavoro, il compimento di 67 anni e 6 mesi (in base agli adeguamenti alla speranza di vita previsti per i bienni 2023-2024 e 2025-2026), ossia dell’età utile per ottenere la pensione di vecchiaia ordinaria, o, in alternativa, la maturazione di 42 anni e 10 mesi di contribuzione, più 3 mesi di finestra (requisito utile alla pensione anticipata ordinaria sino al 31 dicembre 2026).

Il lavoratore che non ha maturato 38 anni di contribuzione entro il 2021, si troverà ad attendere oltre 5 anni per una pensione che, in caso di continuazione della quota 100, sarebbe stata “a un passo”.

Per ovviare a questo ’scalone’, scrive laleggepertutti.it, nel dibattito trovano spazio nuove tipologie di pensione anticipata: la proposta per la quale attualmente si riscontra un maggior numero di consensi è la cosiddetta pensione anticipata quota 102.

L’ipotesi prevede la possibilità di ottenere la pensione, una volta terminata la sperimentazione quota 100, con 64 anni di età e 38 anni di contributi; altre ipotesi prevedono una “nuova quota 100”, con 64 anni di età e 36 di contributi. Rispetto alla quota 100 potrebbe cambiare, però, il sistema di calcolo del trattamento, per rendere lo strumento sostenibile per le casse pubbliche.

Per arginare i costi che il nuovo anticipo della pensione comporterebbe, si è inizialmente ipotizzato un ricalcolo contributivo del trattamento. In buona sostanza, il calcolo retributivo, basandosi sui redditi più recenti, che normalmente sono anche i più elevati, offre al lavoratore un trattamento migliore rispetto al calcolo contributivo. Nella generalità dei casi, poi, se la retribuzione del lavoratore cala a fine carriera, l’ordinamento offre al lavoratore la possibilità di neutralizzare i periodi che rovinano la retribuzione pensionabile.

Ma qual è la penalizzazione che deriva dal calcolo contributivo? Non esiste una percentuale fissa, ma questa dipende dalla situazione previdenziale complessiva dell’interessato (continuità della carriera, crescita delle retribuzioni, ammontare della contribuzione accantonata…). Spesso, comunque, il ricalcolo contributivo determina un taglio del trattamento che può arrivare al 25- 30%, osserva la leggepertutti.it.

Per questo motivo, la proposta più recente ipotizza una penalizzazione da applicare alla nuova pensione anticipata minore di quella derivante dal ricalcolo contributivo, e pari al 2% per ogni anno di anticipo dei requisiti rispetto all’età per la pensione di vecchiaia, o al requisito contributivo per la pensione anticipata. Il taglio potrebbe arrivare al massimo al 6%.

In base ai calcoli sviluppati dall’Osservatorio previdenza della Fondazione Di Vittorio della Cgil, un operaio con Ccnl metalmeccanico inquadrato nel terzo livello, ad esempio, con 23 mila euro di retribuzione e una carriera lavorativa di 36 anni, senza salti di stipendio, col ricalcolo contributivo per pensionamento a 64 anni passerebbe da 1.145 a 801 euro di pensione lorda, con un taglio del 30%. La pensione al netto della tassazione scenderebbe da 952 (pensione netta senza ricalcolo integralmente contributivo) a 732 euro al mese: una cifra addirittura inferiore rispetto alla pensione di cittadinanza. In totale, l’operaio rinuncerebbe a 51.480 euro netti dai 64 anni fino agli 82.

La riduzione della pensione è maggiore per chi possiede molte annualità che normalmente sarebbero calcolate col sistema retributivo, quindi anteriori al 1996. Inoltre, il ricalcolo è penalizzante anche per i lavoratori part time, che possono beneficiare di vantaggi e neutralizzazioni delle annualità più basse, nella quota retributiva della pensione.

Col taglio del 6%, invece, l’operaio percepirebbe una pensione lorda pari a 1076,30 euro, notevolmente più elevata rispetto alla prestazione ottenuta col ricalcolo contributivo.

Air Italy, incontro al Mit: "Priorità è occupazione"

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"Obiettivo prioritario del Governo è la tutela dell’occupazione, motivo per cui la prossima settimana è stato fissato un nuovo incontro con i liquidatori, i sindacati e i rappresentanti delle due Regioni coinvolte, Sardegna e Lombardia, per un ulteriore approfondimento delle proposte oggi avanzate". E’ quanto si legge nella nota diffusa al termine dell’incontro al Mit convocato dalla ministra Paola De Micheli su Air Italy al quale hanno partecipato i liquidatori della società, Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro, la sottosegretaria allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde e il presidente di Enac, Nicola Zaccheo.

"Oggi - continua la nota - ai rappresentanti dell’azienda è stata avanzata la richiesta di esplorare percorsi alternativi alla liquidazione in bonis in grado di garantire le maggiori tutele possibili ai lavoratori, oltre alla continuità dei voli. Sono state formulate proposte volte a evitare ulteriori difficoltà ai passeggeri e in particolar modo al traffico aereo sulla Sardegna, considerate anche le vigenti garanzie di continuità territoriale".
"Il Governo ha ribadito ai commissari della compagnia Air Italy la sua forte irritazione per le modalità di gestione della vicenda e il mancato coinvolgimento delle istituzioni", si legge ancora. I commissari dal canto loro nel corso dell’incontro "hanno confermato l’intenzione dei soci di Air Italy di rispettare gli impegni assunti con tutti i fornitori".

Appalti ritenute 2020, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Arrivano i chiarimenti sulle nuove norme in materia di ritenute negli appalti over 200mila euro. L’Agenzia delle entrate ha pubblicato in una circolare i primi chiarimenti sulle norme introdotte dal decreto fiscale 2019. La circolare illustra gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

La nuova normativa interessa le ritenute e compensazioni effettuate nell’ambito di appalti, subappalti e simili, di valore complessivo superiore a 200mila euro, in presenza di determinate condizioni. In particolare, la normativa punta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali mediante l’indebita compensazione, e l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi e dei premi assicurativi obbligatori.

Le norme si applicano ogni volta che soggetti committenti affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

La circolare chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente. Sono esclusi dall’ambito di applicazione i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta.

Esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, siccome non detengono beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale. Per le stesse ragioni sono esclusi dall’ambito di applicazione gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, la sussistenza di determinati requisiti. Si tratta dei soggetti che risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse.

Altre caratteristiche necessarie sono: non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. La circolare chiarisce, inoltre, che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.

Trasporto aereo, sciopero nazionale di 24 ore

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I sindacati proclamano una terza azione di sciopero nazionale di 24 ore per il 25 febbraio, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 per tutto il personale dipendente delle società-compagnie del settore trasporto aereo. Ad annunciarlo in una nota congiunta sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo.

"Da ormai troppo tempo le organizzazioni sindacali - si legge nella nota- richiedono inascoltate un tavolo di lavoro ministeriale ed una cabina di regia che abbia la finalità di riscrivere le regole del Settore. Riteniamo infatti e lo abbiamo più volte sostenuto in ogni momento istituzionale di confronto che l’obiettivo principale ed ineludibile sia quello di porre fine alle cause ed agli effetti delle azioni di dumping industriale e contrattuale che hanno generato inaccettabili asimmetrie competitive".

Una prima azione di sciopero nazionale di quattro ore era stata proclamata lo scorso 26 luglio 2019, e una seconda azione di sciopero il 25 novembre 2019. Sono stati effettuati, inoltre, scioperi di numerose aziende del settore il 13 dicembre 2019 ed il 14 gennaio 2020 generati della grave crisi che imperversa nel settore del trasporto aereo e dal proliferare di situazioni di pesante crisi industriali, in alcuni casi della stessa impresa, più volte nel tempo, come nella vicenda Alitalia ed Air Italy.

Redazione

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