PER CHI SUONA LA BEVANDA

Il Tribunale UE: i marchi sonori non sono ammissibili

Giustizia_12_7_2021.jpg

cms_22489/apertura.jpgCuriosa e importante sentenza del Tribunale UE, quelle rubricata come T‑668/19, depositata ai primi di Luglio del 2021, poiché interviene nel settore della registrazione di marchi sonori. Tutto è partito dalla Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KGUn, la quale si è vista respingere la richiesta di registrazione di un file audio contenente il suono che si produce all’apertura di una lattina di bevanda, seguito da un silenzio e da un gorgoglio, e che per questo ha presentato ricorso. Il Collegio giudicante, nel respingere questa iniziativa della Società, ha sostenuto in generale che vi sia una differenza nei criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori rispetto agli altri tipi di marchi. Ora, poiché il carattere distintivo deve essere tale che il consumatore possa collegare il prodotto direttamente al marchio, senza cioè che sia necessario altro segno distintivo quali elementi denominativi o figurativi, il Tribunale ha ritenuto che la percezione di un mero suono non sarebbe in grado di garantire questo collegamento “diretto”, potendosi confondere il suono con un semplice elemento di natura funzionale e quindi senza attribuire caratteristiche intrinseche proprie al prodotto e, di conseguenza, al marchio che lo commercializza. L’apertura di una lattina, cioè, sarebbe una mera manipolazione tecnica finalizzata al consumo e quindi, conclude il Tribunale, non può essere collegata all’origine commerciale di tale prodotto. A nostro avviso l’iter argomentativo e la decisione finale sono frutto di un grave errore del Tribunale, poiché discrimina tra le differenti manifestazioni della inventiva che hanno i creativi. Per noi è assurdo non considerare che lo stappo di una bottiglia, l’apertura di una qualsiasi bevanda, il rombo di un motore, qualsiasi suono, insomma, registrato per scopi artistici o commerciali poco importa, è sottoposto ad una infinita serie di accorgimenti che ne fanno un unicum inconfondibile, come inconfondibile può essere una singola fotografia di un luogo fotografato milioni di volte in modo chiunque. Un suono dove i bassi sono marcati o una amplificazione particolare delle bollicine, o ancora un sottofondo di cascate, insomma le infinite variabili di registrazione di un suono ci vuol poco che riescano ad attribuire, nel tempo, un collegamento questo suono a un prodotto o a un marchio ben definito. E ci vorrebbe poco, con accortezza che non sempre troviamo anche in giuristi esperti, ad evitare di scrivere sentenze come quella che oggi proponiamo e che, ci auguriamo, sia presto censurata in sede di impugnazione.

Nicola D’Agostino

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