MARCHI UE SIMILI: QUALE TUTELA?

Il Tribunale UE: lecito se non c’è "confusione"

Giustizia_MARCHI_UE_SIMILI_1_2_2021.jpg

cms_20820/apertura.jpgCon la sentenza T-328/17 il Tribunale UE, cioè il Giudice di primo grado della Giurisdizione comunitaria UE (le impugnazioni si inoltrano alla Corte di Giustizia della quale molte volte abbiamo parlato), si è occupato di materia riguardante i marchi. Bene tenere a mente alcune precisazioni suggerite da questo precedente, poiché la loro applicazione investe non solo le attività industriali ma gli interessi pratici di molti più cittadini di quanti possa pensarsi. Chiunque, infatti, può voler registrare un disegno, un logo, un motto, qualsiasi opera dell’intelletto che rientri nel concetto generale di “marchio”, a prescindere dallo sfruttamento che intenda farne. In tempi di grandi comunicazioni “social”, poi, può davvero essere utile districarsi in questa interessante e delicata materia. Molti pensano che registrando per primi il marchio si risolva ogni problema, ma non è proprio così. Infatti, al di là della circostanza che non è il dato formale della cronologia di registrazione ad attribuire il diritto di uso, bensì il dato sostanziale della creazione (che può essere provato in ogni modo), vi sono altri aspetti che rendono sfuggente la reale portata di questa tutela. Di uno di questi aspetti, in particolare della somiglianza dei marchi, si è occupato il Tribunale UE decidendo la richiamata causa T-328/17. In questo caso è stato stabilito che non vi è rischio di confusione tra il marchio collettivo “HALLOUMI”, di origine cipriota e riguardante formaggi, e il marchio “BBQLOUMI” che riguarda prodotti per barbecue di una impresa bulgara; difatti, la presenza di identica parte del nome, e cioè dell’elemento “loumi”, essendo poco distintivo per la generalità dei consumatori, non è in grado di creare associazioni mentali fuorvianti per indirizzare l’acquisto verso diversi prodotti. In realtà, sostengono i Giudici, è il contesto generale di tutti i segni del marchio registrato che va considerato per stabilire se questa confusione è apprezzabile oppure no, e poiché nel marchio cronologicamente successivo (BBQLOUMI) vi erano richiami a prodotti tipici per barbecue, il rimando mentale ai “formaggi” non era immaginabile. Il marchio registrato prima, del resto (HALLOUMI), conteneva un parte della parola che, in sé, aveva caratteri distintivi deboli poiché riferito al tipo di formaggio e non all’impresa che la commercializzava. Insomma, in tema di marchi o di qualsiasi immagine o segno che si abbia interesse a tutelare dal “furto”, si dovrà essere molto bravi a creare innanzi tutto qualcosa che contraddistingua in modo netto l’opera e, aggiungiamo noi, in caso si scopra che qualcun altro ha registrato il marchio prima di noi, esser pronti a dimostrare che quella “cosa” è nostra già da prima. Ricette della nonna comprese.

Nicola D’Agostino

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