Le PMI innovative
Dopo aver parlato di Start Up innovative (Le nuove Start Up innovative), oggi parliamo di PMI innovative, introdotte dal ‘art.4 del DL 3/2015 “ Investment compact”.
Sono PMI innovative le piccole e medie imprese residenti in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, con almeno una sede produttiva in Italia, con i seguenti requisiti:
- certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione,
- assenza di possesso di azioni quotate,
e almeno due dei seguenti requisiti:
- volume di spesa in ricerca e sviluppo pari al 3% del maggior valore tra costo e valore della produzione;
- impiego di dipendenti, in possesso di esperienza in ricerca e sviluppo, almeno pari a 1/5 della forza lavoro totale;
- titolari di una privativa industriale.
Le imprese innovative, iscritte nella sezione speciale della Camera di Commercio, potranno fruire delle agevolazioni previste per le start-up innovative ad accezione per quanto attiene il fallimento e il mercato del lavoro.
In particolare:
esenzione dei diritti camerali annuali, dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per le operazioni di iscrizione;
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disapplicazione della disciplina delle società di comodo;
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accesso gratuito al fondo centrale di garanzia;
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agevolazioni fiscali per gli investitori
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- detrazione pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di una Pmi innovativa da parte di una persona fisica;
- deduzione ai fini Ires pari al 20% della somma investita nel captale sociale di una Pmi innovativa da parte di una persona giuridica;
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deroghe al diritto societario
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- possibilità di rinviare a nuovo per due esercizi consecutivi, le perdite pari a 1/3 del capitale, che non riducono lo stesso al di sotto del minimo legale;
- possibilità di differire la capitalizzazione alla chiusura dell’esercizio successivo, in caso di perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale;
- possibilità di creare categorie di quote con diritti diversi e proporzionali alla partecipazione o senza diritto di voto;
- possibilità di offrire al pubblico quote di partecipazione;
- possibilità di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione;
- possibilità di emettere strumenti finanziari con diritti patrimoniali o amministrativi;
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Agevolazioni fiscali per i dipendenti e amministratori
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Gli emolumenti riconosciuti sotto forma di azioni, strumenti finanziari e partecipativi, non concorrono a formare l’imponibile ai fini fiscali e contributivi.
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Massimo Favia
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