ITALIA ZONA ROSSA A CAPODANNO

Regole e coprifuoco: cosa si può fare

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cms_20494/5.jpgL’Italia in zona rossa per Capodanno 2021. Da oggi fino al 3 gennaio di nuovo in vigore le regole più restrittive, previste dal decreto Natale, con l’aggiunta di un coprifuoco ’speciale’. Secondo il calendario, previsto dal provvedimento, da ieri 31 dicembre si è proceduti al ripristino delle restrizioni sugli spostamenti e negozi per fronteggiare i rischi legati alla diffusione del Coronavirus. Fino al 3 gennaio, e poi ancora il 5 e il 6, l’Italia dovrà fare i conti con uno scenario di massima gravità caratterizzato da un livello di rischio alto (scenario di tipo 4). Ecco quindi un coprifuoco extralarge per Capodanno: tra il 31 dicembre e il 1° gennaio divieto di uscire dalle 22 alle 7 del mattino, salvi motivi di lavoro, di necessità o di salute che vanno documentati con l’autocertificazione. Gli altri giorni resterà tra le 22 e le 5.

A chiarire il quadro complessivo delle misure contribuiscono le risposte alle faq del governo.

SPOSTAMENTI

cms_20494/1.jpg Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento, così come gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari. Fino al 6 gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.

Nei giorni in area rossa sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti.

AUTOCERTIFICAZIONE

cms_20494/2.jpgSi deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autocertificazione. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione, fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

(modello-https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf)

BAR E RISTORANTI

cms_20494/3.jpgI ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto e per la consegna a domicilio. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

NEGOZI

cms_20494/4.jpgSono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi "di vicinato" (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Redazione

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