IMPUTATI PER SEMPRE

LA PRESCRIZIONE NON SI PRESCRIVE

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Le ultime considerazioni del Ministro Bonafede sul tema della prescrizione dei reati ha scatenato una ironia corrosiva sui media e, soprattutto, sui social. Il merito della questione, e cioè il singolare rapporto di filiazione che vi sarebbe tra i reati dolosi e quelli colposi che nascerebbero dai primi ove manchi la prova del dolo con la conseguenza che vi sarebbe una prescrizione più celere dei reati poiché calcolata sulla gravità attenuata dei reati colposi, non sembra frutto di un lapsus linguistico innocuo, ma ha tutta l’aria di un concetto che nella sua stravaganza è ben articolato e attesta semplicemente che chi lo espone ha le idee decisamente confuse sull’argomento.

cms_15296/1v.jpgPreoccupa che a proporre il sillogismo sia il Ministro della Giustizia, cioè chi simbolicamente detiene lo scettro del maggior sapiente in tema di leggi, perché una posizione del genere lascia presagire che il metter mano a un tema così delicato come quello della prescrizione non sia frutto di ragionate considerazioni tecniche condivise da persone esperte, ma che vi sia solo uno stato emotivo a guidare la mano del legislatore, suscitata dalla suggestione che questa riforma significhi tempi duri per i delinquenti e, così presentata all’opinione pubblica, possa strapparne consensi a buon mercato.

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La prescrizione dei reati è un istituto che nasce con l’obiettivo di arginare i tempi dei processi penali in cui può incappare chiunque, anche un innocente o chi ha commesso un fatto che pur costituendo reato non desta allarme sociale di alcun tipo e andrebbero anzi depenalizzato. Il tutto in ossequio al principio di ragionevole durata oggi codificato anche a livello costituzionale con l’art. 111 Cost. e a livello europeo con l’art. 6 Cedu, che prevede anche profili risarcitori se superato. Le ragioni di questa previsione risiedono nel progressivo affievolirsi delle esigenze punitive, poiché il tempo che trascorre cambia le persone e le loro vite segnate da un processo che di per sé è già una pena e un sacrificio economico pesante, oltre che nella oggettiva difficoltà di ricostruire i fatti dopo e anni e anni dalla loro commissione, con quel che ne segue in termini di quadro probatorio ben difficile da dipingere e difficoltà estreme per le esigenze difensive. Il codice penale se ne occupa con gli articoli che vanno dal 157 al 161.

cms_15296/3v.jpegA seguito di una verifica della cronica ricorrenza di statistiche giudiziarie allarmanti, in base alle quali un processo su quattro in grado di appello termina per la prescrizione del reato (in primo grado l’incidenza è assai inferiore e in Cassazione è del tutto marginale), vanificando le attività di indagine e le risorse impiegate, già con la riforma “Orlando”, e cioè con la legge 23 giugno 2017, n. 103, si mise mano alla questione disponendo il meccanismo di sospensione del corso della prescrizione durante la fase di giudizio di secondo e terzo grado, nel solo caso, però, in cui le sentenza avessero riconosciuto colpevole l’imputato e per un periodo limitato di diciotto mesi per ciascuna sentenza di condanna. In sintesi, aveva previsto un termine complessivo di tre anni in più rispetto a prima per giungere ad una sentenza definitiva, così da evitare la scure della prescrizione.Già con questa legge lo Stato italiano ha dato prova di arrendersi di fronte alle inefficienze del sistema, se è vero che i dati del Ministero della Giustizia, proprio nel 2017 (la situazione non sembra affatto cambiata oggi) descrivevano una durata del processo penale mediamente superiore di cinque o sei volte rispetto alla media europea e se è vero che, anziché contierizzare una efficace ristrutturazione per diminuire i tempi dei processi, ha preferito scaricare il problema sui cittadini imputati, allungando i processi.

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La riforma che stiamo commentando, contenuta nella legge n. 3/2019, andrebbe ad abrogare la riforma “Orlando”, appena neonata. Il dato più rilevante dell’infanticidio lo si ritrova nell’art. 159, comma 2 del codice penale, che sarà riformato nel senso che qualsiasi sentenza di primo grado, anche quella di assoluzione, produrrà il blocco definitivo della prescrizione e quindi la prescrizione del reato non potrà mai avvenire in appello o in Cassazione. Il processo potrà dunque essere infinito (fino a morte del reo, per sua fortuna). I commenti sulla dubbia costituzionalità di questa legge (ma vale anche per la riforma Orlando), ormai provengono non solo da esponenti di spicco della Avvocatura Italiana, tacciata di essere di parte perché interessata a garantire ai propri assistiti uno strumento da usare per farli uscire indenni dai processi grazie a sagaci cavilli tendenti ad allungare ad arte i processi, ma da parte consistente sia del mondo politico che della Magistratura. Ora, è vero il diritto non è ragione assoluta che si impone, ma è frutto di un orientamento che si propone, sicché esisteranno sempre tesi contrapposte sul fatto che una norma sia giusta o meno, e cioè che risponda ai precetti costituzionali, ma in un caso come questo il raffronto pone una necessità logica ed etica a che queste previsioni siano da modificare, poiché la stortura che comporta questa riforma, in linea con quella che l’ha preceduta e che anzi la aggrava enormemente, è troppo evidente e profonda. L’articolo 27 della Costituzione, al comma 2°, infatti, così recita: “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.

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La Costituzione considera quindi innocente l’imputato anche dopo la sentenza di primo grado, persino quando è stato riconosciuto colpevole, e impone quindi un indirizzo molto chiaro al legislatore affinché non vi siano manovre elusive che scalfiscano questo principio (tranne le eccezioni che la stessa Costituzione ammette, come ad esempio all’art. 13 in materia di provvedimenti sulla libertà personale). Una riforma come quella in parola, invece, prevedendo che dopo la sentenza di primo grado il termine di prescrizione resti bloccato, non lo considera affatto innocente, poiché gli riserva un trattamento immediato che presuppone un giudizio prognostico di colpevolezza finale, persino quando in primo grado o in secondo grado è stato ritenuto innocente. Si vuole tenere a battesimo, quindi, una nuova figura di cittadino: il “quasi-innocente”, o, se si vuole, il “non-del-tutto-colpevole”, che resterà tale per tutto il resto della sua vita se l’Autorità Giudiziaria non arrivi a ritenerlo innocente prima che passi a miglior vita. Tale mostro giuridico non sembra robusto, né ben messo sulle gambe. Anzi, di gambe non se ne vedono proprio o le ha troppo corte per fare strada. Dobbiamo sperarlo, almeno. Tutti, non solo chi è imputato.

Nicola D’Agostino

Tags: Prescrizione, Bonafede, reati

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