Fatti nostri o fatti miei?
Prevale il diritto all’oblio se...
In questo quarto appuntamento, riteniamo, degno di nota, il provvedimento 90136842/2019 del Garante della privacy in tema di diritto all’oblio. Questa particolare forma di tutela consente anche a coloro che sono stati ritenuti colpevoli di condotte penalmente rilevanti di ottenere la rimozione di queste informazioni dai motori di ricerca. La logica, espressa in sintesi, è che tali informazioni, pur rispondenti al vero, indeboliscono il loro aggancio al legittimo esercizio del diritto di cronaca e in genere alla libera circolazione sul web che normalmente soddisfa giusti interessi del pubblico, facendo rivivere un diritto alla riservatezza dell’interessato quando vi sia un significativo lasso di tempo dalla commissione dei fatti e questi fatti non siano di particolare gravità. Di tali provvedimenti ve ne sono in realtà numerosi, ormai, però quello che proponiamo ha una particolarità perché prende in esame il caso in cui il soggetto si sia macchiato di fatti gravi e però abbia ottenuto una sentenza di riabilitazione che, per sua natura, non estingue il reato ma ne cancella alcuni effetti accessori. Il Garante, con motivazione semplice e sobria, giunge alla conclusione che sia giusto consentire all’interessato l’oblio, e costringe “Google” a mutare l’opposto parere.
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