FINALMENTE NEL NOSTRO ORDINAMENTO ARRIVA IL REATO DI DEPISTAGGIO
È noto che molte delle inchieste sui principali avvenimenti di strage e di terrorismo hanno subìto rallentamenti, quando non veri e propri arresti, a causa della mancata collaborazione di pubblici ufficiali con l’autorità giudiziaria. Dalla strage di piazza Fontana in poi, le omissioni, le bugie e la distruzione di documenti hanno impedito che si potesse giungere alla scoperta dei responsabili materiali e morali degli attentati che hanno devastato il Paese fino al 1993.
Fino ad oggi, tuttavia, a queste diverse condotte di depistaggio- inqualificabili per gravità politica e morale - non hanno mai corrisposto sanzioni adeguate, limitandosi l’ordinamento a prevedere per casi simili i reati di falsa testimonianza, omissione o soppressione di atti d’ufficio, senza evidenziare le conseguenze che tali condotte hanno, sul piano penale e della verità.
Con il reato di depistaggio e di frode processuale, approvato in via definitiva martedì alla Camera, la Magistratura avrà uno strumento in più per accertare la verità. Il testo ora passa all’esame del Senato per l’approvazione definitiva. L’obiettivo del disegno di legge – presentato da Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione delle vittime della strage di Bologna - pare essere quello di introdurre nel codice penale la nuova fattispecie delittuosa di “depistaggio e inquinamento processuale” (non specificamente previsto) attraverso la riscrittura dell’art. 375 c.p., oggi relativo alle circostanze che aggravano alcuni delitti contro l’amministrazione della giustizia.
Con il nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, rischia dai 3 agli 8 anni di carcere, quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che modifichi il corpo del reato o la scena del crimine, oppure menta o sia reticente allo scopo di ostacolare o impedire indagini o processi. Nel caso in cui invece distruggesse, occultasse o alterasse delle prove, oppure creasse false piste, la pena sarebbe prolungata da un terzo alla metà. Scatterebbe poi un inasprimento della pena con una reclusione dai 6 ai 12 anni, anche qualora il reato coinvolgesse processi per stragi e terrorismo, mafia e associazioni segrete, traffico di armi e materiale nucleare, chimico o biologico, o altri gravi delitti come la tratta di persone e il sequestro a scopo estorsivo. Scatta anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con una condanna superiore ai 3 anni.
La pena è aumentata anche per il reato di frode processuale nell’ambito di un procedimento civile o amministrativo perché è ora prevista la reclusione da uno a 5 anni per chiunque modifichi lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone al fine di ingannare il giudice o il perito. Diversamente dal depistaggio, che è reato proprio e può essere commesso solo da un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio, la frode nel processo civile è reato comune.
L’approvazione definitiva di questo disegno di legge è il modo migliore per rispondere alle richieste di verità e giustizia che ogni anno si levano in occasione degli anniversari delle stragi che hanno segnato il Paese e rende giustizia alle vittime e ai loro familiari. Ma, soprattutto, pone fine ad un inammissibile vuoto normativo.
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