ENERGIA

Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

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Il Parlamento europeo ha approvato nuovi obiettivi vincolanti a livello UE per un miglioramento del 35% dell’efficienza energetica, una quota minima pari almeno al 35% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia e una quota del 12% di energia da fonti rinnovabili nei trasporti entro il 2030.

Per raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri dell’UE sono invitati a fissare le necessarie misure nazionali, che saranno monitorate secondo le nuove regole sulla governance dell’Unione dell’energia. Nel 2030, ogni Stato membro dovrà garantire che il 12% dell’energia consumata nei trasporti provenga da fonti rinnovabili. Il contributo dei biocarburanti cosiddetti di "prima generazione" (composti da colture alimentari e da mangimi) dovrà essere limitato ai livelli del 2017 con al massimo il 7% del trasporto stradale e ferroviario. I deputati vogliono anche vietare l’uso dell’olio di palma a partire dal 2021.

Entro il 2022, il 90% delle stazioni di rifornimento lungo le strade delle reti transeuropee dovrà essere dotato di punti di ricarica ad alta potenza per i veicoli elettrici.

I regimi di sostegno alle rinnovabili derivanti dalla biomassa devono essere concepiti in modo tale da non incoraggiare un uso inappropriato della biomassa ove esistano impieghi industriali o materiali che offrono un valore aggiunto più elevato, in quanto il carbonio catturato nel legno verrebbe liberato se fosse bruciato per riscaldamento. Per quanto riguarda la produzione di energia, occorre pertanto dare priorità alla combustione dei rifiuti di legno e residui.

Il Parlamento vuole garantire che i consumatori che producono energia elettrica nei loro edifici (autoconsumo) abbiano il diritto di consumarla e di installare sistemi di stoccaggio senza dover pagare oneri, canoni o imposte.

Per raggiungere gli obiettivi dell’Unione dell’energia, ogni Stato membro deve notificare alla Commissione un piano nazionale integrato per l’energia e il clima alla Commissione dell’UE entro il 1° gennaio 2019 e, successivamente, ogni dieci anni. Il primo piano deve coprire il periodo dal 2021 al 2030. I seguenti piani devono coprire il periodo di dieci anni immediatamente successivo alla fine del periodo coperto dal piano precedente.

Ivan Forte

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