DIRITTO AL SILENZIO PER QUALSIASI ILLECITO

La CGUE: illegittime le norme che impongono di "collaborare"

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cms_20898/apertura.jpgUna vicenda “elitaria”, quella che segnaliamo, in cui però si discutono principi che hanno ricadute pratiche per la vita di qualsiasi cittadino. Ad esempio: quando le competenti Autorità ci richiedono informazioni che possono provare illeciti da noi commessi e quindi portare all’applicazione di sanzioni a nostro carico, siamo tenuti ad ottemperare a queste richieste? E cosa rischiamo se non lo facciamo? Dal punto di vista etico dobbiamo dire, tranne che le contestazioni non riguardino macroscopiche violazioni di leggi, che una certa riottosità dell’incolpato è giustificata dalla esistenza di norme complesse e spesso diversamente applicate dalle Autorità di controllo e dagli stessi Giudici. Dal punto di vista giuridico, comunque, il caso in esame ha riguardato l’iniziativa della Autorità di controllo della Borsa Italiana (Consob) che aveva comminato sanzioni a carico di un soggetto perché, avendolo sollecitato a fornire chiarimenti su alcune condotte sospette riguardanti possibili abusi di informazioni privilegiate, costui aveva dapprima attuato manovre dilatorie, ritardando ripetutamente di presentarsi alle audizioni, e poi, una volta presentatosi, aveva rifiutato di rispondere. Il soggetto aveva perso tutti i gradi di giudizio di merito che aveva promosso per ottenere l’annullamento di queste sanzioni ed era giunto sino alla Corte di Cassazione. A sua volta, la Corte Suprema, adombrando profili di illegittimità costituzionale delle norme in base alle quali si era mossa la Consob, aveva chiesto l’intervento della Corte Costituzionale per verificare la legittimità della previsione di sanzioni per omessa collaborazione che determina conseguenze sanzionatorie di carattere amministrativo e penale. A sua volta la Corte Costituzionale ha poi chiesto l’intervento della Corte di Giustizia Europea per ottenerne una decisione in ordine alla legittimità di queste disposizioni che erano state adottate in attuazione della direttiva 2003/6 e del regolamento n. 596/2014. I documenti, storditi dal giro pressoché completo delle varie possibili sedi giudiziarie, sono quindi approdati dinanzi alla CGUE che ha stabilito che anche nell’ambito degli accertamenti della Consob scattano le tutele del processo penale e, quindi, anche il "diritto a non rispondere", se dalle dichiarazioni possano derivarne conseguenze punitive in senso lato, sia penali che amministrative (causa C-481/19). Naturalmente la CGUE non intende tollerare le mere manovre dilatorie, quindi si può certamente non rispondere ma non si possono ritardare ad arte le audizioni o “tirare bidoni - n.d.r.”. La Cgue ha quindi riconosciuto anche in queste materie il diritto al silenzio, allineandosi a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, tenendo a precisare che resta invece l’obbligo di fornire, in ambito di contestazioni su comportamenti anticoncorrenziali, le informazioni che eventualmente confermino l’addebito, trattandosi di materia speciale non suscettibile di applicazione analogica. Prende così piede definitivamente un principio di carattere generale che riguarda ogni ambito delle controversie (ad eccezione di pochissime), dove il rifiuto di rispondere non può e non deve avere conseguenza alcuna. Dunque abbiamo assistito ad infiniti percorsi nazionali ed europei per tornare al punto di partenza, e cioè al diritto antico che partorì la locuzione “nemo tenetur se detegere”. Che fatica.

Nicola D’Agostino

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