Conte: "55 miliardi, come due manovre" (Altre News)

Dl rilancio, le misure per famiglie e disabili - Dl Rilancio, da bonus 600 euro a stop licenziamenti - Dl rilancio, da superbonus 110% a cartelle -

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Conte: "55 miliardi, come due manovre"

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Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl rilancio. "E’ un testo complesso, con oltre 250 articoli. Parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre, due leggi di bilancio. Un lavoro incredibile con i ministri e tutti gli staff tecnici, abbiamo portato a termine questa fatica", ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. "Ogni ora di lavoro pesava perché sapevamo che dovevamo intervenire quanto prima. Sapevamo che il Paese era in attesa, abbiamo impiegato un po’ di tempo ma non un minuto di più di quello strettamente necessario. La parola ora passerà al Parlamento. Con le forze di maggioranza, ma spero anche con il contributo dell’opposizione, mi auguro che questo testo possa essere migliorato", ha aggiunto il premier.

"C’è un paese in grande difficoltà, una comunità in grande sofferenza. La manovra per fronteggiare questa fase dell’emergenza contiene premesse affinché la ripartenza possa concretizzare già una prospettiva di ripresa economica e sociale. Ci sono persone rimaste senza lavoro e senza reddito, commercianti che rischiano di chiudere la loro attività, imprenditori che sono nell’assoluta incertezza: il vostro grido di allarme non ci è sfuggito, conosciamo questa fotografia dolorosa del paese e per questo ce l’abbiamo messa tutta facendoci carico di questa sofferenza", ha detto ancora Conte, sottolineando che ’’per i lavoratori le misure sono davvero molto cospicue. Si tratta di 25,6 miliardi di euro. Ci sono risorse per finanziare gli ammortizzatori sociali, ovvero cig e bonus autonomi’’.

’’Tagliamo 4 miliardi di tasse per tutte le imprese", ha annunciato Conte. Con questo decreto "facciamo in modo che le erogazioni arrivino in modo più spedito. Non ci sono sfuggiti i ritardi, vogliamo rimediare con questo decreto per rendere alcuni passaggi più spediti", ha evidenziato Conte. ’’Ora dobbiamo attivare gli aiuti economici soprattutto a chi non ha ricevuto nulla e fare in modo che arrivino in maniera rapida, semplice e veloce. Abbiamo pagato l’85% della cassa ordinaria e quasi l’80 per cento del bonus per gli autonomi. In totale -ha assicurato- abbiamo erogato misure per 4,6 milioni di lavoratori’’.

"Un miliardo e 450 milioni in due anni saranno destinati alla scuola per programmare un rientro a settembre in sicurezza e per l’esame di maturità in presenza in sicurezza. C’è un importante segnale per la stabilizzazione del corpo docente: avremo 16mila nuovi insegnanti e così arriveremo a regime a 78mila nuovi insegnanti di ruolo".

Per la sanità ’’c’è un intervento cospicuo pari 3 miliardi e 250 milioni di euro’’, mentre per università e ricerca "ci sono 1,4 miliardi e l’assunzione di 4000 nuovi ricercatori. Spero che tanti brillanti ricercatori all’estero potranno rientrare", è l’auspicio del premier.

Per il turismo è stato predisposto "un bonus vacanze fino al massimo di 500 euro fruibile da tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro. Inoltre c’è un fondo per il turismo da 150 milioni e un fondo per la promozione del turismo da 20 milioni".

Inoltre, "i ristoranti e i bar potranno occupare suolo pubblico non pagando la Tosap grazie all’Anci con cui abbiamo avuto un ottimo spirito di condivisione". E ancora: "Attenzione anche alla cultura. Chi avrà maturato 7 giorni di contributi nel 2019 avrà l’indennità di 600 euro per aprile e maggio. Inoltre ci sono 50 milioni per il fondo cultura", ha spiegato Conte.

Dl rilancio, le misure per famiglie e disabili

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Nella nota di palazzo Chigi dopo il cdm che ha dato il via libera al dl rilancio sono elencate le disposizioni per la disabilità e la famiglia.

Oltre alle disposizioni già indicate per la famiglia e la disabilità, si prevede:

- l’incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità;

- l’incremento del Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l’anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

Dl Rilancio, da bonus 600 euro a stop licenziamenti: le misure per lavoratori

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Queste le principali misure a tutela dei lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia contenute del decreto rilancio, approvato dal Cdm, ed elencate nel comunicato di Palazzo Chigi.

Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:

- ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;

- ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

- ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;

- ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;

- ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;

- è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;

- ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

- Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

- si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

- per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;

- per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E’ stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;

- si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;

- si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’at­tività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

- la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste;

- l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;

- lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;

- misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;

- si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;

- si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;

- si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;

- si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;

- l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

- l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;

- fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

- per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;

- nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;

- al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020;

- misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;

- si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge “liquidità” (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);

- al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all’art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.

Dl rilancio, da superbonus 110% a cartelle: ecco pacchetto fiscale

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Stop alle rate di giugno dell’Irap e l’Imu; ecobonus al 110% per le ristrutturazioni antisismiche e le riqualificazioni energetiche; rinvio a settembre del versamento delle tasse a carico delle imprese e per le notifiche delle cartelle; sconto sulla Tosap fino a ottobre. Sono le misure del pacchetto ’fiscale’, contenute nelle bozze del decreto legge rilancio.

Irap: Tutte le imprese, fino a 250 milioni di fatturato, beneficeranno della cancellazione del saldo e acconto dell’Imposta regionale sulle attività produttive, che avrebbero dovuto versare a giugno.

Ecobonus: Per ogni 100 euro spesi per la riqualificazione energetica avrete uno ’sconto’ fiscale di 110 euro. Questa in sostanza la norma contenuta nel provvedimento, che introduce un superbonus del 110%, anche per le ristrutturazioni antisismiche.

Tasse: ’Rimandate’ a settembre tutte le tasse a carico delle imprese che hanno registrato cali di fatturato. La ripresa dei versamenti scatterà dal 16 settembre, e vanno dai versamenti delle ritenute all’Iva, passando per i contributi. I contribuenti dovranno saldare il ’debito’ con il fisco in unica soluzione o in quattro rate.

Cartelle: Tutto sospeso fino a settembre, per imprese e cittadini. Le notifiche delle cartelle vengono rinviate al primo settembre, mentre la consegna degli atti di accertamento ripartirà alla fine dell’anno mentre per la notifica il termine è fissato dal primo gennaio al 31 dicembre 2021.

Imu: Viene cancellato l’acconto Imu del prossimo mese, per gli alberghi e gli stabilimenti balneari. La norma interessa anche alberghi e centri commerciali, che pagano il tributo come imprese.

Tosap: Stop fino al 31 ottobre della tassa di occupazione del suolo pubblico, per la parte di spazio che gli esercizi dovranno aggiungere, per rispettare il distanziamento previsto dalle nuove regole.

Redazione

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