CORTE UE, GLI SPOSTAMENTI DEI LAVORATORI COSTITUISCONO ORARIO DI LAVORO

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Importante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in relazione a come conteggiare l’orario di lavoro di chi non ha un luogo di lavoro fisso. Stando al pronunciamento dei giudici della Corte Europea, il tragitto da casa alla sede del primo cliente della giornata, nonché quello dalla sede dell’ultimo cliente fino a casa, costituisce orario di lavoro. Secondo i giudici, insomma, se non si ha un luogo di lavoro fisso o abituale, gli spostamenti effettuati da casa al primo cliente e dall’ultimo cliente di nuovo a casa, devono essere conteggiati come orario di lavoro, poiché escluderli violerebbe il principio della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori perseguito dal diritto dell’Unione europea.

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Tutto nasce dal ricorso di una società spagnola, la Tyco, specializzata in impianti antifurto e antincendio, la quale, nel 2011, ha chiuso gli uffici regionali sostituendoli con una rete di operatori dotati di auto e cellulare di servizio. La distanza tra il domicilio dei lavoratori ed i luoghi dove essi devono effettuare un intervento varia considerevolmente e, a volte, supera i 100 chilometri e dura sino a tre ore. La Tyco considera il tempo di spostamento domicilio-clienti, ossia gli spostamenti quotidiani tra il domicilio dei lavoratori ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dalla Tyco, non come orario di lavoro, ma come periodo di riposo.

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La Corte, applicando la direttiva 88/2003 sull’organizzazione dell’orario di lavoro, ha dichiarato che “nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio e i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro”. Nella sentenza, insomma, la Corte ritiene che i lavoratori che si trovano in tale situazione stiano esercitando le loro attività o le loro funzioni durante l’intera durata di tali spostamenti, poiché gli spostamenti dei lavoratori verso i clienti indicati dal loro datore di lavoro costituiscono lo strumento necessario per l’esecuzione delle loro prestazioni tecniche nel luogo in cui si trovano tali clienti.

cms_2695/quattro.jpgNon solo, la Corte ritiene che i lavoratori siano a disposizione del datore di lavoro durante i tempi di spostamento e non hanno la possibilità di disporre liberamente di quel tempo e di dedicarsi ai loro interessi. Il fatto che i lavoratori comincino e terminino i tragitti presso il loro domicilio è una conseguenza diretta delle decisioni del loro datore di lavoro. Quindi, durante tali spostamenti, i lavoratori sono sottoposti alle direttive del loro datore di lavoro, che può modificare l’ordine dei clienti oppure annullare o aggiungere un appuntamento. Bocciato, quindi, il regolamento applicato fino a oggi dalla società spagnola, che considerava "tempo di riposo" la percorrenza da casa al primo cliente e il ritorno a fine giornata. Perché costringere i lavoratori a farsi carico di questa scelta “sarebbe contrario all’obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nel quale rientra la necessità di garantire a questi un periodo minimo di riposo”.

Mary Divella

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