L’assegno di maternità per mamme disoccupate è un’agevolazione riservata alla mamme prive di occupazione e casalinghe che verrà concessa anche nel 2016, sia alle neo-mamme e sia ai genitori che hanno ricevuto un bambino in affido preadottivo o in adozione, purché in possesso dei requisiti necessari. Per ottenere il bonus bisogna essere disoccupate o casalinghe o trovarsi nelle condizioni di poter far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi. Il bonus viene erogato dal Comune di residenza (ma è a carico dell’INPS) per un massimo di 5 mesi.
Ecco tutte le informazioni necessarie e la modalità di richiesta!
Importo e durata dell’assegno
L’importo dell’assegno di maternità viene rivalutato annualmente in base all’adeguamento ISTAT. Per il 2016 si dovrà attendere la nuova circolare INPS per i primi di febbraio. L’assegno viene pagato dal Comune di residenza (ma è a carico dell’INPS) per un massimo di 5 mesi.
Quando e come si presenta la domanda?
La domanda per l’assegno di maternità 2016 si presenta con modulo INPS da trasmettere online mediante i servizi telematici dell’Istituto. Pertanto, l’interessata può rivolgersi gratuitamente ai CAF per la presentazione della richiesta o trasmetterla direttamente all’INPS se è in possesso del PIN. La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o della bambina, nei casi di adozione o affidamento, dalla data di ingresso in famiglia.
Requisiti
Per ottenere l’assegno occorre:
Mamme lavoratrici e mamme disoccupate
Ecco i requisiti in base alla situazione lavorativa:
In caso di paternità
Per il padre lavoratore che sostituisce la mamma per abbandono o affidamento esclusivo, il requisito contributivo è lo stesso della mamma lavoratrice o precaria, quindi almeno 3 mesi di contributi versati. Stesso presupposto se il padre è affidatario preadottivo nal caso in cui la separazione dei coniugi arrivi durante il percorso di preadozione, oppure in caso di adozione senza affidamento sopraggiunta dopo la separazione dei coniugi. Se il papà riconosce il bimbo appena nato o è marito della donna che adotta o preadotta, in caso di decesso della mamma naturale o adottiva, può presentare domanda assegno di maternità all’INPS se alla data di presentazione della richiesta si trova nelle seguenti condizioni: residenza in Italia, figlio minore presente sullo stato di famiglia, padre potestà e non affidato ad altre persone o istituti, se la donna non ha già fruito del beneficio. Solo in questo caso, l’INPS esclude il requisito dei 3 mesi di contributi.