Agenzie di viaggi e ritardi

Corte UE chiarisce dove e contro chi agire

Giustizia_11_4_2020.jpg

cms_17008/apertura.jpgParticolarmente utile, per gli interessi dei cittadini europei, la decisione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo emessa all’esito della causa C-215/18 del 26 marzo 2020. Molto spesso chi deve viaggiare in aereo acquista i biglietti tramite Agenzia e, sovente, il volo subisce ritardi, legittimando la conseguente pretesa del danneggiato all’ottenimento di un indennizzo a titolo di compensazione. Il problema è che formalmente il contratto viene concluso tra il passeggero e l’Agenzia di viaggi, sicché vi era incertezza su chi fosse il soggetto verso cui dirigere la richiesta. Altro problema era costituito dal fatto che, vigendo il principio di carattere generale secondo cui i ricorsi devono essere proposti dinanzi al Giudice dello Stato membro europeo ove è stabilita l’impresa contro cui è diretto, vi era oggettiva incertezza su quale fosse il Giudice competente per territorio presso cui chiamare il convenuto a rispondere del suo operato. A fronte di tanto, il cittadino ben spesso evitava di intraprendere le sue giuste azioni per il timore di essere invischiato in questioni preliminari dall’esito tutt’altro che scontato. La sentenza in parola chiarisce quindi che vi è azione diretta nei confronti del vettore, cioè della Compagnia aerea, precisando poi che il passeggero può chiamare in giudizio il vettore davanti al Tribunale del luogo di partenza del volo. Il ragionamento ha preso spunto dal caso di una ricorrente che aveva acquistato un biglietto per trasporto aereo tra Praga e Keflavík (Islanda) e, a seguito di un ritardo, aveva citato in giudizio la Primera Air dinanzi al Tribunale di Praga che, a sua volta, aveva preliminarmente interrogato la Corte Europea affinché si esprimesse in merito alle questioni cui abbiamo fatto cenno. La Corte giunge a considerare che il vettore, anche se per interposta persona, cioè l’Agenzia di viaggi, è parte contrattuale a tutti gli effetti e come tale soggiace alla regole previste nei casi di conclusione di contratti diretti tra cittadino europeo e imprese. È facile prevedere che tale principio sia esteso a tutti i tipi di viaggi con biglietti acquistati tramite Agenzia di viaggi, potendo così consentire non solo una più agevole tutela del cittadino ma, soprattutto, in ottica deflattiva e preventiva, una definizione amichevole e veloce per gli eventuali disservizi in fase di esecuzione del contratto di trasporto. Quando vi chiarezza di norme vi è certezza del diritto, infatti, e in questi casi è difficile che si arrivi in Tribunale, semplicemente perché l’esito è scontato.

Nicola D’Agostino

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