MAGISTRATURA ONORARIA DI PACE

La difficile soluzione

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Riceviamo e ben volentieri pubblichiamo una nota del Dott. Antonino di Renzo Mannino, Presidente del Distretto delle Marche ANGDP(Associazione Nazionale Giudici di Pace).

cms_22880/dott_Di_Riezo_Mannino.jpgLa Magistratura Onoraria non ha riconosciuti i diritti che hanno i lavoratori sia che possano essere a tempo determinato o indeterminato (giusto compenso, previdenza, ferie pagate, malattia, tredicesima, tfr).

Tale Status è risalente ad oltre 20 anni, come detto, per taluni di noi anche di più.

Per tale violazione dei diritti si espresse il Cominato Europeo dei diritti e delle Uguaglianze Sociali e, successivamente la Corte di Giustizia con la sentenza UX ed ancora successivamente la Corte Costituzionale sentenza n.267 del 09.11.2020.

Sono anche seguite pronunce di merito di Tribunali che hanno condannato il ministero per gli abusi reiterati e per la violazione dei diritti connessi;

cms_22880/2_1629339958.jpgla Ministra Prof.ssa Marta Cartabia, consapevole di tale situazione, ha costituito una Commissione, presieduta dal Dr.Claudio Castelli, che avrebbe dovuto elaborare un testo, da consegnare alla Ministra, entro il termine del 25.06.2021.

Tale termine è stato procrastinato al 21.07.2021 (incomprensibilmente!).

Nelle more è pervenuta anche la lettera di costituzione in mora con avvio della procedura d’infrazione verso l’Italia per la quale si è tenuto un profilo di “riserbo”, nonostante che la notizia sia stata divulgata da:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_21_3440;

La Commissione attende riscontro dal Governo Italiano ma, ancor prima lo attendono i diretti interessati che, nonostante il termine dei lavori della Commissione Castelli, ad oggi non vedono iniziative concrete, con provvedimenti anche d’urgenza, giustificati dalla richiamata procedura UE.

Ciò sembra poco incentrato all’osservanza degli impegni assunti e dichiarati nelle sedi istituzionali dalla Ministra.

cms_22880/3.jpgLa Magistratura onoraria ha evaso nel tempo milioni di fascicoli che hanno consentito di poter dire all’Europa che la situazione era migliorata, recuperando posizioni nella graduatoria tra gli Stati per la lentezza di definizione dei processi.

Agli occhi dell’Apparato si interpone il diniego del riconoscimento a questi Magistrati tutti (riconosciuti tali dall’Europa i Giudici di Pace, con le pronunce UE, ndr) e che avrebbe dovuto considerare come soluzione naturale quella di applicare la L.217/1974 allorchè si stabilizzarono i Vice Pretori Onorari, indicazione formulata anche dal Consiglio di Stato con parere richiesto espressamente dall’allora Ministro Orlando.

Tale resistenza è connessa, senza volerci nascondere, al fatto che un inserimento di 5000 Magistrati Onorari andrebbe a scompaginare gli equilibri della Magistratura ordinaria, di cui la stampa e non solo, ci ha dato, tristemente, luce su taluni fatti.

E dunque, tenendo celato tale timore, si è sempre detto che per la Magistratura Onoraria non ci sarebbero soldi a sufficienza, anche se noi abbiamo dato risposte in tal senso senza che siano state adeguatamente considerate.

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Altro aspetto che si oppone è il difetto di concorso pubblico per l’accesso in Magistratura, ebbene anche qui, essendo la Magistratura Onoraria composta dalla quasi totalità di Avvocati che hanno sostenuto un concorso pubblico di Stato per l’esame di abilitazione, le cui Commissioni e materie sia scritte che orali, ricalcano la medesima modalità concorsuale della Magistratura ordinaria, non si comprende la posizione ministeriale. Ebbene, siamo in un paese in cui ci sono concorsi di serie “A” e di serie “B”, questa è la lettura, eppure il Magistrato che termina il servizio ha diritto di potersi iscrivere all’Ordine degli Avvocati ma, questo principio di reciprocità è precluso agli Avvocati ed in questo caso ad Avvocati che sono Magistrati onorari.

Se a ciò si considera che sono stati anche assunti Magistrati che non sono stati dichiarati idonei, ci si domanda di che cosa si parla (vedasi L. 13 febbraio 2001 art. 18 c. 4)!.

Considerato che il diritto è logica e buon senso (che finora ha sempre difettato) le soluzioni nel tempo potevano essere:

cms_22880/giudice-di-pace-2.jpga)applicazione della L.217/1974, su cui la stragrande maggioranza insiste particolarmente i GdP che hanno 8 punti in comune con il Magistrato ordinario;

b)conferme senza quadrienni fino al 75esimo anno di età, come avvenuto per i Giudici Tributari, con la determinazione di un giusto compenso comparato al Magistrato di riferimento, nonché dei diritti tutti connessi e conseguenti;

c)intervento per sanare tutto il pregresso al fine di evitare contenziosi con il ministero che andrebbero ad incidere negativamente sulla finanza pubblica con possibili maggiori oneri, mentre una trattativa in tal senso, con le Ass.ni di Categoria, da considerare nel chiarimento dello Status vedrebbe una definizione in via complessiva;

d)la questione degli impegni appare un falso problema perché tutti finora hanno svolto le funzioni secondo le tabelle e le esigenze degli Uffici. Per fare un esempio personale: lo scrivente nella sede titolare ha due udienze civili ogni settimana il lunedì ed il venerdì (secondo tabella); ha due udienze mensili di penale, oltre ad assolvere le funzioni di GIP, evasione di tutti fascicoli (sentenze, ordinanze, decreti di archiviazione, decreti ingiuntivi, espulsioni ecc…); inoltre è da anni, in alternanza, dapprima in reggenza poi in supplenza in altro Ufficio, che è sede vacante, colà ha udienza civile tutti i giovedì ed udienza penale il 2° e 4° lunedì di ogni mese. Come evincibile parlare di impegni o di giorni lavorativi sembra una finzione nei fatti, tenuto conto che poi si devono scrivere le sentenze ed i provvedimenti;

e)il testo della Commissione Castelli avrebbe dovuto considerare la possibilità di scelta di ognuno se in part-time (continuando a fare l’avvocato) o se in full time (con incompatibilità della professione forense), ciò in riferimento alla comparazione economica del magistrato di tribunale quale figura di riferimento (Corte Costituzionale sentenza. n. 41/21).

In ragione di quanto rappresentato, come ebbe a dire, per me un grande Statista, “chi scrive non è una cima ma, attorno non vedo le montagne”.

Ultima discrasia: l’Europa avvia la procedura di infrazione sul D.Lvo 116/2017 per 6 punti di violazione cui l’Italia è chiamata a rispondere ed il Governo che fa? Emette un provvedimento di proroga fino al 31.12.2021 del testo incriminato.

Niente male come risposta all’Europa!

Antonino Di Renzo Mannino

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